1. Le comunità montane possono erogare contributi a residenti e a imprese operanti nelle zone montane per allacciamenti telefonici ed elettrici.
2. Le regioni, di intesa con le comunità montane, sottoscrivono convenzioni con la Società Poste italiane Spa per assicurare i servizi postali diffusi nelle aree montane di cui all'articolo 2.